Codice civile
Art. 1546 c.c. — Responsabilità per debiti ereditari
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione IV — Della vendita di eredità
Testo dell'articolo
Il compratore, se non vi è patto contrario, è obbligato in solido col venditore a pagare i debiti ereditari.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Salvo patto contrario, chi compra l’eredità risponde in solido col venditore dei debiti ereditari.
L’acquisto dell’eredità non libera il venditore verso i creditori ereditari per il solo patto interno. In assenza di diversa disciplina tra le parti, compratore e venditore rispondono solidalmente secondo la norma.
Distinguere rapporto esterno con creditori e regolazione interna tra parti.
Esempio pratico
Il creditore ereditario domanda pagamento anche all’acquirente dell’eredità.
Un creditore ereditario chiede il pagamento dopo la vendita: verifica la solidarietà e i rapporti di regresso tra cedente e cessionario.