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Art. 1546 c.c. — Responsabilità per debiti ereditari 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione IV — Della vendita di eredità

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il compratore, se non vi è patto contrario, è obbligato in solido col venditore a pagare i debiti ereditari.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Salvo patto contrario, chi compra l’eredità risponde in solido col venditore dei debiti ereditari.

L’acquisto dell’eredità non libera il venditore verso i creditori ereditari per il solo patto interno. In assenza di diversa disciplina tra le parti, compratore e venditore rispondono solidalmente secondo la norma.

Distinguere rapporto esterno con creditori e regolazione interna tra parti.

Esempio pratico

Il creditore ereditario domanda pagamento anche all’acquirente dell’eredità.

Un creditore ereditario chiede il pagamento dopo la vendita: verifica la solidarietà e i rapporti di regresso tra cedente e cessionario.

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