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Art. 1545 c.c. — Obblighi del compratore 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione IV — Della vendita di eredità

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato per debiti e pesi dell'eredità, e deve corrispondergli quanto gli sarebbe dovuto dall'eredità medesima, salvo che sia convenuto diversamente.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Il compratore rimborsa il venditore per debiti e pesi ereditari pagati e somme a lui dovute dall’eredità, salvo accordo contrario.

Il compratore subentra economicamente nel complesso ceduto e deve rimborsare al venditore quanto questi ha già pagato per debiti e pesi ereditari, oltre ai crediti del venditore verso l’eredità nei termini indicati.

Occorrono prova del pagamento e coordinamento con i patti.

Esempio pratico

L’erede ha saldato un debito dell’asse prima della vendita.

Il venditore ha pagato imposte dell’eredità prima della cessione: il compratore ne rimborsa la quota dovuta salvo accordo diverso.

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