Codice civile
Art. 155 c.c. — Provvedimenti riguardo ai figli
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo V — Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi
Testo dell'articolo
In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Per i figli, la separazione richiama la disciplina unitaria del Capo II del titolo IX. Affidamento, mantenimento, residenza e casa familiare vanno letti attraverso gli articoli 337-bis e seguenti. Non si applica come vigente la precedente lunga formulazione dell’articolo 155.
Esempio pratico
Due genitori separati non concordano sulla residenza del figlio. La decisione segue l’interesse del minore e le regole dell’articolo 337-ter.
Giurisprudenza
Affidamento esclusivo: accertamento rigoroso
Corte di cassazione, sez. I civile, sentenza n. 24876, Rv. 675675-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
L'affidamento del minore non condiviso a un solo genitore, costituendo un'eccezione alla regola dettata dall'art. 337-ter c.c., che riconosce il diritto e il valore assiologico della "bigenitorialità", richiede un rigoroso accertamento della contrarietà all'interesse del minore dell'affidamento all'altro genitore, fondato sull'oggettivo riscontro probatorio, svolto all'esito di un'indagine complessa e completa, della sussistenza del requisito di legge, avente carattere prevalentemente oggettivo.
Fonte →Residenza del minore e valutazione concreta
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 4110, Rv. 677603-03 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In tema di provvedimenti riguardanti i minori, il trasferimento unilaterale della propria residenza e quella del figlio, a seguito della crisi familiare, adottata da uno dei genitori senza il consenso dell'altro, non implica di per sé - a carico del primo - un giudizio assoluto di inadeguatezza a svolgere il ruolo di affidatario o collocatario del minore, né impone un automatico rientro del medesimo nel luogo di residenza iniziale, occorrendo piuttosto valutarne le motivazioni, che devono fondarsi su ragioni serie e non su motivi futili dettati dalle esigenze egoistiche dell'adulto; pertanto, in mancanza di accordo dei genitori, la decisione sulla residenza del minore deve essere assunta dal giudice, evitando ogni automatismo valutativo, dando prevalenza all'interesse del minore, affinché siano garantite le sue migliori modalità di vita, in funzione delle sue esigenze, nella conservazione della relazione e nella salvaguardia della possibilità di esplicazione della responsabilità genitoriale di entrambi. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di appello che aveva revocato l'ordine di rientro del minore nella città di residenza del padre, che non aveva prestato il consenso all'allontanamento, privilegiando la collocazione del figlio presso la madre, stante la sua tenerissima età e l'allattamento materno ancora in corso).
Fonte →
Note
Formulazione di rinvio vigente nella riproduzione; non riprodotto il precedente testo esteso. Il Capo II del titolo IX comprende la disciplina unitaria sui figli. Testo confrontato con la riproduzione dichiarata aggiornata al 29 aprile 2026 e con la versione istituzionale storica, applicando gli aggiornamenti espressamente riscontrati.