Codice civile
Art. 337-bis c.c. — Ambito di applicazione
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo IX — Responsabilità genitoriale e diritti e doveri del figlio; Capo II — Esercizio dopo la crisi familiare
Testo dell'articolo
In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Le disposizioni del capo sulla responsabilità dopo la crisi familiare valgono per separazione, divorzio, annullamento e nullità del matrimonio, nonché per i procedimenti riguardanti i figli nati fuori dal matrimonio.
Esempio pratico
Due genitori non sposati interrompono la convivenza: le decisioni sui figli seguono lo stesso capo applicabile alla crisi di una coppia sposata.
Giurisprudenza
Interesse dei figli valutato nella realtà familiare
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 1486, 2025, Rv. 673595-04 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Nei procedimenti previsti dall'art. 337-bis c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull'affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto intesa al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio, in applicazione di valutazioni astratte, non misurate con la specifica realtà familiare.
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