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Codice civile

Art. 1567 c.c. — Esclusiva a favore del somministrante 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo V — Della somministrazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l'altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, né, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Con esclusiva per il somministrante, il beneficiario non può acquistare forniture analoghe da altri e, salvo accordo contrario, non può produrle da sé.

L’esclusiva prevista qui tutela il somministrante dal ricorso a forniture concorrenti della stessa natura. La produzione in proprio è vietata in via suppletiva, ma le parti possono autorizzarla; va identificato con precisione l’oggetto dell’esclusiva.

Precisare natura delle prestazioni, ambito e deroghe contrattuali.

Esempio pratico

Il rivenditore vincolato per una certa merce non si rifornisce da un concorrente durante l’esclusiva.

Un negozio con esclusiva per una determinata linea non compra la stessa linea da terzi; se il patto consente la produzione propria, quel limite non opera nei termini derogati.

Giurisprudenza

  • Esclusiva e limiti concorrenziali

    Corte di cassazione, sez. III, n. 21729, 2013 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    L’esclusiva accessoria alla somministrazione segue la forma del contratto; il limite quinquennale del patto autonomo di non concorrenza non si applica automaticamente.

    Fonte →

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