Codice civile
Art. 1568 c.c. — Esclusiva a favore dell'avente diritto alla somministrazione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo V — Della somministrazione
Testo dell'articolo
Se la clausola di esclusiva è pattuita a favore dell'avente diritto alla somministrazione, il somministrante non può compiere nella zona per cui l'esclusiva è concessa e per la durata del contratto, né direttamente né indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto del contratto.
L'avente diritto alla somministrazione, che assume l'obbligo di promuovere, nella zona assegnatagli, la vendita delle cose di cui ha l'esclusiva, risponde dei danni in caso di inadempimento a tale obbligo, anche se ha eseguito il contratto rispetto al quantitativo minimo che sia stato fissato.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Con esclusiva per il beneficiario, il fornitore non svolge prestazioni analoghe nella zona e durata pattuite; se il beneficiario promette di promuovere le vendite, risponde se omette tale attività anche raggiungendo il minimo quantitativo.
La protezione del beneficiario è delimitata da zona, durata e natura delle prestazioni; non impedisce ogni attività del fornitore altrove. L’eventuale obbligo di promozione del beneficiario è autonomo dal semplice acquisto di un minimo.
Zona, durata e obbligo promozionale vanno individuati nel contratto.
Esempio pratico
Un distributore esclusivo non riceve concorrenza del fornitore nella zona, ma deve svolgere la promozione promessa.
Il distributore compra il minimo concordato ma non svolge la campagna di vendita promessa: può rispondere del danno per l’omessa promozione.
Giurisprudenza
Zona commerciale ed esclusiva
Corte di cassazione, sez. III, n. 6819, 1994 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La sola assegnazione di una zona a un concessionario non implica necessariamente un diritto di esclusiva.
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