Codice civile
Art. 1579 c.c. — Limitazioni convenzionali della responsabilità
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Il patto con cui si esclude o si limita la responsabilità del locatore per i vizi della cosa non ha effetto se il locatore li ha in mala fede taciuti al conduttore oppure se i vizi sono tali da rendere impossibile il godimento della cosa.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
La clausola che limita la responsabilità del locatore per vizi non opera quando egli li tace in mala fede o impediscono il godimento del bene.
La rinuncia pattizia alla garanzia incontra due limiti: occultamento doloso dei difetti e impossibilità di godimento. Anche quando la clausola è in astratto efficace, occorre interpretarla in relazione ai vizi concretamente emersi.
Accertare dolo, gravità del vizio e portata della clausola.
Esempio pratico
Una rinuncia generica ai vizi non protegge il locatore che nasconde un difetto che rende inutilizzabile il locale.
Il contratto contiene una rinuncia generica, ma il locatore nasconde un guasto che impedisce di usare il locale: la limitazione non lo protegge in base a questa norma.
Giurisprudenza
Rinuncia alla garanzia per vizi
Corte di cassazione, sez. III, n. 16220, 2002 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La fonte editoriale riferisce che può valere la rinuncia relativa a vizi ignorati senza colpa dal locatore, ferma l’inefficacia nei casi indicati dalla legge.
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