Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 1583 c.c. — Mancato godimento per riparazioni urgenti 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione I — Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se nel corso della locazione la cosa abbisogna di riparazioni che non possono differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve tollerarle anche quando importano privazione del godimento di parte della cosa locata.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Il conduttore deve tollerare riparazioni non rinviabili alla fine del contratto anche se limitano temporaneamente l’uso di una parte del bene.

La necessità e l’impossibilità di rinviare i lavori giustificano la temporanea compressione del godimento, ma non cancellano i rimedi del conduttore previsti per durata e intensità dell’intervento.

Restano da valutare durata, riduzione del godimento e rimedi dell’articolo seguente.

Esempio pratico

Per mettere in sicurezza il tetto durante la locazione vengono effettuati lavori improrogabili.

Il tetto deve essere messo in sicurezza prima della scadenza: il conduttore tollera i lavori, poi verifica se tempi e perdita d’uso danno diritto a riduzione.

Articoli collegati