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Codice civile

Art. 1584 c.c. — Diritti del conduttore in caso di riparazioni 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione I — Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se l'esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all'intera durata delle riparazioni stesse e all'entità del mancato godimento.

Indipendentemente dalla sua durata, se l'esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella parte della cosa che è necessaria per l'alloggio del conduttore e della sua famiglia, il conduttore può ottenere, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Lavori oltre i limiti temporali di legge danno diritto a riduzione proporzionata del canone; se rendono inabitabile la parte necessaria alla famiglia, può spettare lo scioglimento.

Il superamento delle soglie temporali consente una riduzione commisurata all’intero periodo dei lavori e alla concreta perdita d’uso. L’inabitabilità della parte essenziale all’alloggio familiare può invece giustificare lo scioglimento anche senza attendere le soglie.

Misurare tempi e concreta privazione d’uso; valutare la disciplina speciale e le circostanze.

Esempio pratico

Lavori nel bagno essenziale durano oltre venti giorni e incidono sull’abitabilità dell’alloggio.

Lavori di trenta giorni rendono inutilizzabile metà dell’appartamento: la riduzione segue tempo e porzione di godimento perduta; se manca il bagno necessario, si valuta lo scioglimento.

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