Codice civile
Art. 1584 c.c. — Diritti del conduttore in caso di riparazioni
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Se l'esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all'intera durata delle riparazioni stesse e all'entità del mancato godimento.
Indipendentemente dalla sua durata, se l'esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella parte della cosa che è necessaria per l'alloggio del conduttore e della sua famiglia, il conduttore può ottenere, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Lavori oltre i limiti temporali di legge danno diritto a riduzione proporzionata del canone; se rendono inabitabile la parte necessaria alla famiglia, può spettare lo scioglimento.
Il superamento delle soglie temporali consente una riduzione commisurata all’intero periodo dei lavori e alla concreta perdita d’uso. L’inabitabilità della parte essenziale all’alloggio familiare può invece giustificare lo scioglimento anche senza attendere le soglie.
Misurare tempi e concreta privazione d’uso; valutare la disciplina speciale e le circostanze.
Esempio pratico
Lavori nel bagno essenziale durano oltre venti giorni e incidono sull’abitabilità dell’alloggio.
Lavori di trenta giorni rendono inutilizzabile metà dell’appartamento: la riduzione segue tempo e porzione di godimento perduta; se manca il bagno necessario, si valuta lo scioglimento.