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Art. 1582 c.c. — Divieto d'innovazione 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione I — Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il locatore non può compiere sulla cosa innovazioni che diminuiscano il godimento da parte del conduttore.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Il locatore non può introdurre modifiche al bene che riducano il godimento spettante al conduttore.

L’innovazione vietata è la modifica realizzata dal locatore che sottrae al conduttore parte del godimento dovuto. Una riparazione necessaria può avere un trattamento diverso: conta finalità dell’opera e sua incidenza effettiva sull’uso.

Distinguere innovazioni del locatore dalle riparazioni urgenti che il conduttore deve tollerare.

Esempio pratico

Il proprietario elimina un accesso promesso al locale durante la locazione.

Il proprietario chiude stabilmente l’unico ingresso secondario pattuito: la modifica diminuisce il godimento; lavori urgenti per la sicurezza si valutano anche ai sensi dell’art. 1583.

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