Codice civile
Art. 1590 c.c. — Restituzione della cosa locata
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto.
In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione.
Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà.
Le cose mobili si devono restituire nel luogo dove sono state consegnate.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Il conduttore restituisce il bene nello stato ricevuto, salvo usura conforme al contratto e vetustà; in assenza di descrizione iniziale si presume buono stato.
Il parametro iniziale è la descrizione concordata, se esiste; altrimenti opera una presunzione di buono stato superabile con prova contraria. L’usura normale e la vetustà non si confondono con un danno anomalo.
Verbali e fotografie aiutano a provare stato iniziale, cause e normale usura.
Esempio pratico
Alla riconsegna di un ufficio si distingue un danno anomalo dal consumo ordinario dei pavimenti.
Il verbale d’ingresso mostra pavimenti già segnati: alla riconsegna il locatore deve distinguere quei segni preesistenti dai danni nuovi e dal normale consumo.
Giurisprudenza
Stato iniziale in contratto verbale
Corte di cassazione, sez. 3, Ordinanza n. 9586, 2026, Rv. 677806-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Anche nel contratto verbale, senza descrizione del bene, si presume la consegna in buono stato; il conduttore può dimostrare vizio originario o normale usura.
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