Codice civile
Art. 1591 c.c. — Danni per ritardata restituzione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Il conduttore che restituisce in ritardo la cosa locata deve corrispondere il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna e risarcire l’eventuale maggior danno. La cessazione del contratto non gli consente quindi di occupare gratuitamente il bene.
L’importo commisurato al canone e il maggior danno sono distinti. Per il primo opera la regola dell’articolo; per il secondo occorre dimostrare una perdita ulteriore causalmente legata al ritardo, per esempio una concreta occasione di locazione più vantaggiosa perduta.
La mora nella restituzione e il momento della riconsegna richiedono l’esame dei fatti, comprese eventuali offerte di restituzione e la condotta del locatore. Per le locazioni urbane possono operare disposizioni speciali.
Il precedente ufficiale aggiunto qualifica la somma dovuta per la protratta occupazione come risarcimento e ne affronta il trattamento IVA. Questa conseguenza richiede che il pagamento abbia effettivamente natura risarcitoria e non sia il canone di un rapporto proseguito o rinnovato.
Esempio pratico
Dopo la scadenza il conduttore trattiene il locale per due mesi. Il proprietario domanda la somma commisurata al corrispettivo e prova di avere perso, a causa del ritardo, una nuova locazione a canone maggiore. La seconda voce non viene riconosciuta sulla sola affermazione che il mercato fosse più favorevole.
Giurisprudenza
Canone e aggiornamento nel ritardo
Corte di cassazione, sez. 3, Ordinanza n. 18318, 2024, Rv. 671939-03 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Per la riconsegna tardiva la somma base segue il canone convenuto e comprende l’aggiornamento ISTAT se pattuito; gli interessi maturano alle scadenze indicate dalla massima.
Fonte →Ritardato rilascio e natura risarcitoria
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 24472, 2025, Rv. 676273-02 · Massima ufficiale della Cassazione
L'art. 1591 c.c. disciplina un'obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale, che, sostituendosi a quella contrattuale di pagamento del canone di locazione, costituisce debito di valore, cosicché, ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972, sull'importo dovuto dall'occupante non più a titolo di canone, ma di risarcimento per la protratta occupazione, non è dovuta l'IVA.
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