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Art. 161 c.c. — Riferimento generico a leggi o agli usi 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo VI — Del regime patrimoniale della famiglia; Sezione I — Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Gli sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Una convenzione non può limitarsi a rinviare genericamente a leggi cui gli sposi non sono sottoposti o agli usi. Deve descrivere concretamente le regole patrimoniali concordate. La disposizione non sostituisce le specifiche norme di diritto internazionale privato sulla legge applicabile.

Esempio pratico

La convenzione dice solo che si seguiranno “gli usi della famiglia” senza descriverli. Gli sposi devono precisare le regole pattuite e rispettare forma e limiti legali.

Note

Testo confrontato con la riproduzione dichiarata aggiornata al 29 aprile 2026 e con la versione istituzionale storica, applicando gli aggiornamenti espressamente riscontrati.

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