Codice civile
Art. 210 c.c. — Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo VI — Del regime patrimoniale della famiglia
Testo dell'articolo
I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, modificare il regime della comunione legale dei beni purché i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'articolo 161.
I beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale.
Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale .
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
I coniugi possono adattare la comunione legale con una convenzione matrimoniale nelle forme richieste. Restano esclusi i beni personali di uso strettamente personale, professionali e risarcitori indicati dalla norma; non si possono modificare le regole di amministrazione né le quote uguali dei beni che sarebbero comuni per legge.
Esempio pratico
I coniugi vogliono includere nella comunione anche un appartamento acquistato prima delle nozze: occorre una convenzione valida; non basta un accordo verbale.
Giurisprudenza
Divisione alla separazione e quote diseguali
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 2546, Rv. 673943-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In sede di separazione consensuale, i coniugi possono liberamente regolare, con piena autonomia contrattuale, i loro rapporti economico-patrimoniali e, in vista della futura divisione, prevedere una ripartizione dei beni immobili in comunione legale anche per quote diseguali, senza per ciò incorrere in alcuna nullità, purché, sotto tale profilo, l'accordo di separazione non intacchi gli obblighi di legge riguardanti la prole.
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- Art. 177Oggetto della comunione
- Art. 179Beni personali
- Art. 180Amministrazione dei beni della comunione
- Art. 194Divisione dei beni della comunione
- Art. 211Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio