Codice civile
Art. 1615 c.c. — Gestione e godimento della cosa produttiva
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione III — Dell’affitto
Testo dell'articolo
Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, l'affittuario deve curarne la gestione in conformità della destinazione economica della cosa e dell'interesse della produzione. A lui spettano i frutti e le altre utilità della cosa.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
L'affitto di una cosa produttiva attribuisce all'affittuario il godimento e i frutti, ma gli impone di gestirla secondo la sua destinazione economica e l'interesse della produzione.
La capacità di produrre reddito distingue l'affitto dalla semplice locazione di un bene da usare. La gestione attiva, le attrezzature e la funzione concreta contano nella qualificazione, anche per distinguere affitto di azienda, fondo rustico e mera locazione di immobile.
Identificare il complesso produttivo effettivamente concesso e le eventuali discipline speciali, soprattutto agrarie.
Esempio pratico
Un vivaio con strutture e attività produttiva è affidato a un gestore: questi raccoglie i frutti, ma deve conservare la destinazione e curare la produzione, non limitarsi a custodire il terreno.
Giurisprudenza
Affitto di bene produttivo e qualificazione del rapporto
Corte di cassazione, sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23110, 2020, Rv. 659270-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La massima ufficiale distingue l'affitto di un bene produttivo dalle diverse figure della locazione immobiliare e dell'affitto d'azienda ai fini dell'individuazione del criterio di competenza territoriale.
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Note
Coordinare con la disciplina speciale dei contratti agrari (legge 203/1982) e con le deroghe valide.