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Codice civile

Art. 1620 c.c. — Incremento della produttività della cosa 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione III — Dell’affitto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'affittuario può prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della cosa, purché esse non importino obblighi per il locatore o non gli arrechino pregiudizio, e siano conformi all'interesse della produzione.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

L'affittuario può adottare iniziative per aumentare il reddito della cosa produttiva, purché non impongano obblighi al locatore, non lo danneggino e siano coerenti con la produzione.

La libertà gestionale non comporta automaticamente il rimborso di ogni miglioramento né un diritto a trattenere la cosa. Occorre separare la scelta produttiva ordinaria dalle opere che alterano la destinazione o sono disciplinate da norme speciali sui miglioramenti agrari.

Valutare pregiudizio, obblighi futuri e destinazione economica; per fondi rustici verificare legge 203/1982.

Esempio pratico

L'affittuario introduce una tecnica irrigua efficiente a proprie spese. Può farlo se non grava il proprietario e non danneggia il fondo; un'indennità per l'opera richiede un titolo distinto.

Giurisprudenza

  • Incremento del reddito e miglioramenti

    Corte di cassazione, n. 19162, 2005 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Una pronuncia riferita dalla fonte editoriale distingue la facoltà gestionale di incrementare il reddito dal diritto a ottenere dal locatore un'indennità o a trattenere la cosa per le opere eseguite.

    Fonte →

Note

Coordinare con la disciplina speciale dei contratti agrari (legge 203/1982) e con le deroghe valide.

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