Codice civile
Art. 1635 c.c. — Perdita fortuita dei frutti negli affitti pluriennali
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione III — Dell’affitto
Testo dell'articolo
Se, durante l'affitto convenuto per più anni, almeno la metà dei frutti di un anno non ancora separati perisce per caso fortuito, l'affittuario può domandare una riduzione del fitto, salvo che la perdita trovi compenso nei precedenti raccolti.
Qualora la perdita non trovi compenso nei precedenti raccolti, la riduzione è determinata alla fine dell'affitto, eseguito il conguaglio con i frutti raccolti in tutti gli anni decorsi. Il giudice può dispensare provvisoriamente l'affittuario dal pagamento di una parte del fitto in proporzione della perdita sofferta.
La riduzione non può mai eccedere la metà del fitto.
In ogni caso si deve tener conto degli indennizzi che l'affittuario abbia conseguiti o possa conseguire in relazione alla perdita sofferta.
Al perimento è equiparata la mancata produzione dei frutti.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Negli affitti pluriennali la perdita fortuita di una parte rilevante dei frutti non ancora separati può giustificare una riduzione del canone, tenendo conto dei raccolti precedenti e degli indennizzi.
Il testo codicistico parla della metà dei frutti; l'art. 12 della legge 567/1962 ammette la riduzione anche per perdita o mancata produzione non inferiore a un terzo della produzione normale per ciascuna annata agraria. Il conguaglio e il limite massimo della riduzione richiedono una lettura coordinata, insieme alle eventuali tutele assicurative e speciali.
Accertare caso fortuito, annata, entità della perdita e indennizzi; non confondere frutti già separati o scelte colturali rischiose con l'evento disciplinato.
Esempio pratico
Una gelata distrugge il 40 per cento della produzione normale prima del raccolto. L'affittuario documenta rese e indennizzi e valuta la riduzione secondo il coordinamento legislativo.
Note
Coordinare con la disciplina speciale dei contratti agrari (legge 203/1982) e con le deroghe valide.