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Codice civile

Art. 1659 c.c. — Variazioni concordate del progetto 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VII — Dell’appalto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate.

L'autorizzazione si deve provare per iscritto.

Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

L'appaltatore non può cambiare il progetto concordato senza autorizzazione del committente, che deve essere provata per iscritto.

Anche una modifica autorizzata non genera automaticamente un prezzo aggiuntivo se il corrispettivo complessivo è stato fissato globalmente: occorre un diverso patto. La norma protegge la scelta del committente sul risultato e va distinta dalle variazioni necessarie per eseguire a regola d'arte e da quelle da lui ordinate.

Conservare documentazione scritta dell'assenso e del compenso delle varianti; verificare regime speciale nell'appalto pubblico.

Esempio pratico

L'impresa sostituisce di propria iniziativa la facciata prevista con un materiale più costoso: il pregio maggiore non sostituisce l'autorizzazione scritta e il patto sul prezzo.

Giurisprudenza

  • Variazioni autonome e conformità al progetto

    Corte di cassazione, sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32828, 2021, Rv. 662839-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    L’appaltatore non può imporre materiali o forme diversi dalle scelte del committente, salvo variazioni di scarsa rilevanza apprezzate in concreto.

    Fonte →

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