Codice civile
Art. 1660 c.c. — Variazioni necessarie del progetto
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VII — Dell’appalto
Testo dell'articolo
Se per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte è necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinare le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo.
Se l'importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere, secondo le circostanze, un'equa indennità.
Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Se variazioni del progetto sono necessarie per eseguire l'opera a regola d'arte e manca accordo, il giudice può determinarle insieme ai conseguenti adeguamenti del prezzo.
Se le variazioni superano un sesto del prezzo complessivo, l'appaltatore può recedere e, secondo le circostanze, ottenere un'equa indennità; il committente può recedere davanti a variazioni di notevole entità, pagando un equo indennizzo. Necessità tecnica, soglie e rimedi sono distinti dalle scelte discrezionali di una parte.
Documentare necessità e costi; nei lavori pubblici verificare la procedura speciale di autorizzazione delle modifiche.
Esempio pratico
Durante lo scavo emerge un vincolo tecnico che impone fondazioni diverse. Le parti quantificano la variante; se non concordano, valutano l'intervento del giudice e i limiti di recesso.
Note
Per appalti pubblici verificare la disciplina speciale del d.lgs. 36/2023.