Codice civile
Art. 166-bis c.c. — Divieto di costituzione di dote
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo VI — Del regime patrimoniale della famiglia; Sezione I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
È nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
È nulla ogni convenzione che, comunque formulata, tenda a costituire beni in dote. Conta la funzione sostanziale, non l’etichetta usata. Una donazione a un coniuge non è automaticamente una dote: va distinta per struttura e contenuto. Le situazioni dotali anteriori alla riforma richiedono una valutazione transitoria separata.
Esempio pratico
Gli sposi chiamano “contributo” una convenzione strutturata per costituire una nuova dote. Cambiarne il nome non evita il divieto.
Giurisprudenza
Doti anteriori alla riforma
Corte di cassazione, sez. II, sentenza n. 8952, 2000 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il divieto di costituire una dote opera per le nuove convenzioni. Non rende retroattivamente nulle le doti costituite prima dell’entrata in vigore della riforma del 1975: per queste la norma transitoria mantiene l’applicazione della disciplina anteriore.
Fonte →
Note
Testo confrontato con la riproduzione dichiarata aggiornata al 29 aprile 2026 e con la versione istituzionale storica, applicando gli aggiornamenti espressamente riscontrati.