Codice civile
Art. 1661 c.c. — Variazioni ordinate dal committente
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VII — Dell’appalto
Testo dell'articolo
Il committente può apportare variazioni al progetto, purché il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto. L'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente.
La disposizione del comma precedente non si applica quando le variazioni, pur essendo contenute nei limiti suddetti, importano notevoli modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto per l'esecuzione dell'opera medesima.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il committente può ordinare variazioni entro un sesto del prezzo complessivo; l'appaltatore ha diritto al compenso dei maggiori lavori anche se l'opera era a prezzo globale.
Il potere non copre modifiche che cambino notevolmente la natura dell'opera o i quantitativi delle singole categorie di lavori, anche quando il valore complessivo rimane entro il sesto. Ordine del committente, variante concordata e necessità tecnica seguono regole differenti.
Identificare chi ha chiesto la variante, il costo e l'effetto qualitativo sull'opera; per contratti pubblici verificare il regime speciale.
Esempio pratico
Il proprietario ordina una diversa disposizione di pareti interne entro il limite economico: l'impresa registra l'ordine e il maggior lavoro, verificando che non muti la natura dell'intervento.
Giurisprudenza
Modifiche sostanziali oltre lo ius variandi
Corte di cassazione, n. 23752, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Una trasformazione profonda del progetto o delle quantità può configurare un nuovo accordo, anziché una semplice variazione unilaterale.
Fonte →
Note
Per appalti pubblici verificare la disciplina speciale del d.lgs. 36/2023.