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Codice civile

Art. 1668 c.c. — Contenuto della garanzia per difetti dell'opera 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VII — Dell’appalto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.

Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Di fronte a vizi o difformità il committente può chiedere l'eliminazione a spese dell'appaltatore oppure una riduzione proporzionale del prezzo; se l'appaltatore è in colpa può domandare anche i danni.

La risoluzione richiede una soglia più alta: l'opera deve essere del tutto inadatta alla destinazione. Scelta del rimedio, costo della riparazione e gravità funzionale vanno accertati; restano i termini e le condizioni della garanzia dell'art. 1667.

Provare vizi e loro incidenza, la tempestività della denuncia quando necessaria e la colpa per i danni ulteriori.

Esempio pratico

Un pavimento posato male è riparabile: il committente chiede il rifacimento o la riduzione del prezzo; se l'intera opera non serve allo scopo, valuta la risoluzione.

Giurisprudenza

  • Conoscenza dei vizi e accertamento peritale

    Corte di cassazione, sez. 2 - , Ordinanza n. 19343, 2022, Rv. 664999-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    La conoscenza sufficiente dei vizi e delle cause può precedere una perizia, se i difetti sono già identificabili; conta la verifica in concreto.

    Fonte →

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