Codice civile
Art. 1668 c.c. — Contenuto della garanzia per difetti dell'opera
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VII — Dell’appalto
Testo dell'articolo
Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.
Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Di fronte a vizi o difformità il committente può chiedere l'eliminazione a spese dell'appaltatore oppure una riduzione proporzionale del prezzo; se l'appaltatore è in colpa può domandare anche i danni.
La risoluzione richiede una soglia più alta: l'opera deve essere del tutto inadatta alla destinazione. Scelta del rimedio, costo della riparazione e gravità funzionale vanno accertati; restano i termini e le condizioni della garanzia dell'art. 1667.
Provare vizi e loro incidenza, la tempestività della denuncia quando necessaria e la colpa per i danni ulteriori.
Esempio pratico
Un pavimento posato male è riparabile: il committente chiede il rifacimento o la riduzione del prezzo; se l'intera opera non serve allo scopo, valuta la risoluzione.
Giurisprudenza
Conoscenza dei vizi e accertamento peritale
Corte di cassazione, sez. 2 - , Ordinanza n. 19343, 2022, Rv. 664999-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La conoscenza sufficiente dei vizi e delle cause può precedere una perizia, se i difetti sono già identificabili; conta la verifica in concreto.
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