Codice civile
Art. 1667 c.c. — Difformità e vizi dell'opera
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VII — Dell’appalto
Testo dell'articolo
L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
L’appaltatore garantisce le difformità e i vizi dell’opera. Se il committente l’ha accettata, la garanzia non è dovuta per quelli conosciuti o riconoscibili, salvo che siano stati taciuti in mala fede. Accettazione e semplice ricezione materiale dell’opera vanno valutate nel caso concreto.
I vizi devono essere denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta. La denuncia non è necessaria se l’appaltatore li ha riconosciuti o occultati. L’azione si prescrive in due anni dalla consegna, mentre il committente convenuto per il pagamento conserva la garanzia alle condizioni indicate dal terzo comma.
I rimedi sono disciplinati dall’articolo 1668; per rovina e gravi difetti degli immobili si esamina anche l’articolo 1669. Non si possono usare indistintamente i termini delle due discipline.
Quando l’opera non è stata ultimata e i lavori si interrompono per problemi esecutivi, il precedente aggiunto rinvia invece alle regole ordinarie sull’inadempimento. La garanzia per vizi di opera completata non sostituisce automaticamente la domanda per mancata realizzazione.
Esempio pratico
Un’opera consegnata presenta un difetto nascosto. Il committente conserva prova della scoperta, denuncia tempestivamente e valuta riparazione, riduzione del prezzo o gli altri rimedi. Se l’appaltatore ha abbandonato i lavori prima del completamento, la domanda va costruita sul mancato adempimento e sul contenuto dell’incarico.
Giurisprudenza
Riconoscimento dei vizi e termini della garanzia
Corte di cassazione, sez. 2 - , Ordinanza n. 19343, 2022, Rv. 664999-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Il riconoscimento dei vizi rende superflua la denuncia ma, senza impegno a eliminarli, non converte la garanzia in obbligazione decennale.
Fonte →Opera interrotta e rimedi per inadempimento
Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 6928, 2026, Rv. 677482-01 · Massima ufficiale della Cassazione
In tema di appalto, quando le opere appaltate si interrompono per l'emergere nel corso della loro esecuzione di problematiche incidenti sulla possibilità di proseguire l'intervento nel rispetto delle regole dell'arte, non si applicano le disposizioni previste dagli artt. 1667, 1668, 1669 c.c., ma le norme ordinarie in materia di inadempimento contrattuale, potendo la domanda deve essere vagliata in base ai rispettivi rapporti negoziali intrattenuti con il committente, ove sia esercitata anche un'azione di responsabilità contrattuale verso i professionisti incaricati della verifica geologica, della progettazione e della direzione dei lavori.
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