Codice civile
Art. 1672 c.c. — Impossibilità di esecuzione dell'opera
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VII — Dell’appalto
Testo dell'articolo
Se il contratto si scioglie perché l'esecuzione dell'opera è divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell'opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l'opera intera.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per una causa non imputabile a nessuna parte, il contratto si scioglie e il committente paga la parte già realizzata nei limiti in cui gli è utile.
Il prezzo è commisurato alla proporzione rispetto all'opera intera, ma l'utilità concreta per il committente pone un limite. La norma riguarda l'impossibilità sopravvenuta e non la decisione discrezionale del committente di recedere o l'inadempimento dell'appaltatore.
Provare causa non imputabile, porzione compiuta e utilità effettiva; distinguere dalla perdita materiale dell'opera già fatta.
Esempio pratico
Un vincolo sopravvenuto rende impossibile completare un impianto: il committente corrisponde il valore proporzionale delle parti utilizzabili, senza pagare come finito l'intero lavoro.
Giurisprudenza
Compenso per la parte di opera possibile
Corte di cassazione, n. 3015, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Se una parte non si realizza senza colpa delle parti, il compenso per la parte eseguita segue la sua utilità secondo l’articolo.
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