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Codice civile

Art. 1671 c.c. — Recesso unilaterale dal contratto 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VII — Dell’appalto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il committente può recedere dall'appalto anche dopo l'inizio dei lavori, ma deve tenere indenne l'appaltatore delle spese, dei lavori già eseguiti e del mancato guadagno.

Il recesso non richiede un inadempimento dell'impresa. L'indennizzo comprende componenti distinte e richiede prova o una valutazione attendibile del profitto perduto, evitando di sommare al guadagno ricavi o costi già compensati. Nei contratti pubblici valgono regole specifiche.

Accertare comunicazione, stato dei lavori, costi risparmiati e prova del margine mancato.

Esempio pratico

Il proprietario rinuncia a una ristrutturazione a metà esecuzione: paga quanto realizzato e le spese pertinenti, oltre al profitto netto provato che l'impresa avrebbe ricavato dalla parte non eseguita.

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