Codice civile
Art. 168 c.c. — Impiego ed amministrazione del fondo
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo VI — Del regime patrimoniale della famiglia; Sezione II — Del fondo patrimoniale
Testo dell'articolo
La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.
I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.
L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Salvo diversa previsione nell’atto, la proprietà dei beni del fondo spetta a entrambi i coniugi. I frutti devono essere usati per le necessità della famiglia. L’amministrazione segue le norme della comunione legale; occorre distinguere proprietà del bene, vincolo di destinazione e poteri di gestione.
Esempio pratico
L’atto mantiene la proprietà dell’immobile al coniuge che lo conferisce. Il canone prodotto resta destinato ai bisogni familiari secondo la disciplina del fondo.
Giurisprudenza
Coniuge non proprietario e revocatoria del fondo
Corte di cassazione, sez. III civile, n. 8447, 2023, Rv. 667106-01 · Principio riscontrato in rassegna ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Nel giudizio che mira a rendere inefficace il fondo patrimoniale costituito da entrambi gli sposi per il debito personale di uno di essi deve partecipare anche il coniuge non debitore, pur quando non sia proprietario dei beni. La destinazione dei frutti ai bisogni familiari gli attribuisce un interesse coinvolto dall’esito della revocatoria.
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Note
Testo confrontato con la riproduzione dichiarata aggiornata al 29 aprile 2026 e con la versione istituzionale storica, applicando gli aggiornamenti espressamente riscontrati.