Codice civile
Art. 169 c.c. — Alienazione dei beni del fondo
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo VI — Del regime patrimoniale della famiglia; Sezione II — Del fondo patrimoniale
Testo dell'articolo
Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Per alienare o vincolare i beni del fondo occorre verificare anzitutto l’atto costitutivo. In mancanza dell’espressa previsione consentita dalla norma servono il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, l’autorizzazione per necessità o utilità evidente. Eventuali deroghe e il procedimento applicabile richiedono una verifica del contenuto concreto; non basta il consenso informale di uno.
Esempio pratico
I coniugi vogliono ipotecare un immobile del fondo e hanno un figlio minore. Prima dell’atto verificano la clausola costitutiva, il consenso e l’autorizzazione richiesti.
Giurisprudenza
Consenso alla disposizione e litisconsorzio
Corte di cassazione, sez. III civile, ordinanza n. 10547, Rv. 674652-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In tema di azione revocatoria di un atto di trasferimento di un bene inserito in un fondo patrimoniale, sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge non debitore che ha partecipato all'atto di disposizione patrimoniale per prestare consenso allo scioglimento del fondo, ex art. 169 c.c., essendo necessario che sia posto in condizione di difendersi rispetto alla evenienza dell'inefficacia della sua volontà, dirimente per giungere al perfezionamento negoziale, conseguente all'accoglimento dell'azione.
Fonte →Ipoteca validamente costituita sul fondo
Corte di cassazione, sez. III civile, ordinanza n. 3742, Rv. 670095-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In caso di valida costituzione di ipoteca sui beni compresi nel fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 169 c.c., tali beni sono sempre espropriabili dal creditore ipotecario per la soddisfazione del credito garantito, ai sensi dell'art. 2808 c.c., senza le limitazioni di cui all'art. 170 c.c.
Fonte →
Note
Testo confrontato con la riproduzione dichiarata aggiornata al 29 aprile 2026 e con la versione istituzionale storica, applicando gli aggiornamenti espressamente riscontrati.