Codice civile
Art. 167 c.c. — Costituzione del fondo patrimoniale
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo VI — Del regime patrimoniale della famiglia; Sezione II — Del fondo patrimoniale
Testo dell'articolo
Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.
La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.
La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.
I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il fondo patrimoniale destina determinati beni ai bisogni della famiglia. Può essere costituito da uno o entrambi i coniugi per atto pubblico o da un terzo anche per testamento. L’atto tra vivi del terzo richiede l’accettazione dei coniugi. Sono ammessi immobili, mobili registrati e titoli di credito con vincolo reso idoneamente identificabile. Non è una protezione assoluta contro tutti i creditori.
Esempio pratico
Un genitore destina un immobile ai bisogni della famiglia della figlia con un atto tra vivi. La costituzione richiede l’accettazione dei coniugi e gli adempimenti previsti.
Giurisprudenza
Revocatoria e vincolo del fondo
Corte di cassazione, sez. III civile, ordinanza n. 11074, Rv. 678630-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In tema di fondo patrimoniale, i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria nei confronti dell'atto costitutivo del fondo non coincidono con quelli dell'azione esecutiva sui beni e frutti che lo compongono, con la conseguenza che il creditore in revocatoria non deve provare che il debito era stato contratto per i bisogni della famiglia cui il fondo è finalizzato.
Fonte →Effetti relativi della revocatoria
Corte di cassazione, sez. III civile, sentenza n. 28593, Rv. 672700-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
L'azione revocatoria di un atto di costituzione di un fondo patrimoniale tra coniugi determina, ad esclusivo vantaggio del creditore attore, l'inefficacia del solo vincolo di destinazione generato con tale atto, non anche dei successivi atti di disposizione, in favore di terzi, dei beni conferiti nel fondo, in quanto non dipendenti dall'atto di costituzione dello stesso.
Fonte →
Note
Testo confrontato con la riproduzione dichiarata aggiornata al 29 aprile 2026 e con la versione istituzionale storica, applicando gli aggiornamenti espressamente riscontrati.