Codice civile
Art. 1683 c.c. — Indicazioni e documenti che devono essere forniti al vettore
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VIII — Del trasporto
Testo dell'articolo
Il mittente deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto.
Se per l'esecuzione del trasporto occorrono particolari documenti, il mittente deve rimetterli al vettore all'atto in cui consegna le cose da trasportare.
Sono a carico del mittente i danni che derivano dall'omissione o dall'inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarità dei documenti.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il mittente deve comunicare dati esatti su destinatario, destinazione, natura, peso, quantità e numero dei colli e consegnare i documenti necessari al trasporto.
Se dati o documenti sono mancanti o inesatti, il mittente risponde dei danni che ne derivano. L'obbligo serve al corretto instradamento e al rispetto delle prescrizioni per merci particolari; la responsabilità richiede un collegamento concreto tra omissione e pregiudizio.
Verificare quali informazioni erano necessarie, chi le ha fornite e le norme speciali per merci pericolose o oltreconfine.
Esempio pratico
Il mittente indica un peso molto inferiore a quello reale e non consegna un documento doganale: il vettore dimostra costi e ritardi causati dalle omissioni.
Note
Per trasporti internazionali e modi speciali verificare convenzioni e leggi speciali.