Codice civile
Art. 1684 c.c. — Lettera di vettura e ricevuta di carico
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VIII — Del trasporto
Testo dell'articolo
Su richiesta del vettore, il mittente deve rilasciare una lettera di vettura con la propria sottoscrizione, contenente le indicazioni enunciate nell'articolo precedente e le condizioni convenute per il trasporto.
Su richiesta del mittente, il vettore deve rilasciare un duplicato della lettera di vettura con la propria sottoscrizione o, se non gli è stata rilasciata lettera di vettura, una ricevuta di carico, con le stesse indicazioni.
Salvo contrarie disposizioni di legge, il duplicato della lettera di vettura e la ricevuta di carico possono essere rilasciate con la clausola «all'ordine».
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Su richiesta del vettore, il mittente firma una lettera di vettura con indicazioni e condizioni del trasporto. A richiesta del mittente, il vettore rilascia un duplicato firmato o una ricevuta di carico.
Questi documenti servono a provare consegna e condizioni; il duplicato o la ricevuta possono essere all'ordine quando la legge lo consente. La loro assenza non elimina automaticamente il contratto, ma incide su prova e facoltà di disporre della merce.
Controllare firme, contenuto, natura del titolo e disciplina speciale o elettronica applicabile.
Esempio pratico
Un vettore ritira dieci casse e firma la ricevuta di carico richiesta dal mittente: documento e quantità permettono di verificare cosa dovrà riconsegnare.
Note
Per trasporti internazionali e modi speciali verificare convenzioni e leggi speciali.