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Art. 1685 c.c. — Diritti del mittente 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VIII — Del trasporto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il mittente può sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose, ovvero ordinarne la consegna a un destinatario diverso da quello originariamente indicato o anche disporre diversamente, salvo l'obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal contrordine.

Qualora dal vettore sia stato rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura o una ricevuta di carico, il mittente non può disporre delle cose consegnate per il trasporto, se non esibisce al vettore il duplicato o la ricevuta per farvi annotare le nuove indicazioni. Queste devono essere sottoscritte dal vettore.

Il mittente non può disporre delle cose trasportate dal momento in cui esse sono passate a disposizione del destinatario.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Prima che la merce sia a disposizione del destinatario, il mittente può sospendere il trasporto, riaverla o cambiarne destinatario, pagando spese e danni del contrordine.

Se gli è stato rilasciato un duplicato della lettera di vettura o una ricevuta, deve esibirlo per far annotare e sottoscrivere le nuove istruzioni dal vettore. Quando i diritti passano al destinatario, il mittente perde questo potere; occorre quindi identificare momento e documenti.

Verificare legittimazione, esibizione del titolo, eseguibilità del contrordine e costi effettivi.

Esempio pratico

Il mittente chiede di dirottare il carico verso un nuovo magazzino prima dell'arrivo: presenta la ricevuta, ottiene l'annotazione e rimborsa il percorso aggiuntivo.

Note

Per trasporti internazionali e modi speciali verificare convenzioni e leggi speciali.

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