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Codice civile

Art. 1686 c.c. — Impedimenti e ritardi nell'esecuzione del trasporto 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VIII — Del trasporto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se l'inizio o la continuazione del trasporto sono impediti o soverchiamente ritardati per causa non imputabile al vettore, questi deve chiedere immediatamente istruzioni al mittente, provvedendo alla custodia delle cose consegnategli.

Se le circostanze rendono impossibile la richiesta di istruzioni al mittente o se le istruzioni non sono attuabili, il vettore può depositare le cose a norma dell'art. 1514, o, se sono soggette a rapido deterioramento, può farle vendere a norma dell'art. 1515. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita.

Il vettore ha diritto al rimborso delle spese. Se il trasporto è stato iniziato, egli ha diritto anche al pagamento del prezzo in proporzione del percorso compiuto, salvo che l'interruzione del trasporto sia dovuta alla perdita totale delle cose derivante da caso fortuito.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Se il trasporto non può iniziare o proseguire per causa non imputabile al vettore, oppure subisce un ritardo eccessivo, il vettore deve chiedere subito istruzioni al mittente e custodire le cose.

Quando non può ottenere o attuare istruzioni, può depositare il carico o far vendere merci deperibili nei presupposti di legge, avvisando prontamente il mittente. Ha diritto alle spese e, se il viaggio era iniziato, alla quota di prezzo per la strada percorsa, con l'eccezione indicata per perdita fortuita totale.

Provare impedimento, causa non imputabile, tempestività della richiesta e idoneità delle misure conservative.

Esempio pratico

Una strada viene chiusa per un evento imprevedibile mentre si trasporta merce deperibile: il vettore contatta il mittente, custodisce il carico e documenta le alternative urgenti.

Giurisprudenza

  • Istruzioni al mittente in caso di impedimento

    Corte di cassazione, n. 11840, 1992 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Di fronte a impedimenti alla consegna, il vettore deve avvisare e chiedere tempestivamente istruzioni, continuando a custodire la merce.

    Fonte →

Note

Per trasporti internazionali e modi speciali verificare convenzioni e leggi speciali.

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