Codice civile
Art. 1713 c.c. — Obbligo di rendiconto
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo IX — Del mandato
Testo dell'articolo
Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.
La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il mandatario deve rendere conto dell'attività e consegnare al mandante quanto ha ricevuto a causa del mandato.
Il rendiconto permette di verificare operazioni, spese, incassi e residui e di chiedere la restituzione di quanto dovuto. Una dispensa preventiva non libera il mandatario quando deve rispondere per dolo o colpa grave.
Occorrono documenti e movimenti riferibili all'incarico; la dispensa non copre condotte gravemente scorrette.
Esempio pratico
Un amministratore incassa canoni per un proprietario: presenta contratti, ricevute, spese e bonifici e versa il saldo, senza trattenere somme non giustificate.
Giurisprudenza
Rendiconto del mandatario nella riscossione
Corte di cassazione, sez. U, Sentenza n. 16031, 2024, Rv. 671521-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
L’ente che affida la riscossione a una società mandataria può chiedere il conto dell’attività nell’ambito del rapporto di mandato.
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