Codice civile
Art. 1712 c.c. — Comunicazione dell'eseguito mandato
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo IX — Del mandato
Testo dell'articolo
Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione del mandato.
Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il mandatario deve comunicare senza ritardo al mandante di aver eseguito l'incarico.
Ricevuta la comunicazione, un silenzio oltre il tempo richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi può valere approvazione, anche se vi è stato uno scostamento dalle istruzioni o un superamento dei limiti. La regola tutela l'affidamento nel rapporto interno.
Verificare effettiva ricezione, contenuto della comunicazione e tempo ragionevole; non equiparare qualsiasi silenzio a una procura verso i terzi.
Esempio pratico
Il mandatario riferisce subito di aver venduto a condizioni leggermente diverse e invia tutti i dati: il mandante tace oltre il termine utile, con effetti di approvazione interna.