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Art. 1712 c.c. — Comunicazione dell'eseguito mandato 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo IX — Del mandato

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione del mandato.

Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il mandatario deve comunicare senza ritardo al mandante di aver eseguito l'incarico.

Ricevuta la comunicazione, un silenzio oltre il tempo richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi può valere approvazione, anche se vi è stato uno scostamento dalle istruzioni o un superamento dei limiti. La regola tutela l'affidamento nel rapporto interno.

Verificare effettiva ricezione, contenuto della comunicazione e tempo ragionevole; non equiparare qualsiasi silenzio a una procura verso i terzi.

Esempio pratico

Il mandatario riferisce subito di aver venduto a condizioni leggermente diverse e invia tutti i dati: il mandante tace oltre il termine utile, con effetti di approvazione interna.

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