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Codice civile

Art. 1714 c.c. — Interessi sulle somme riscosse 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo IX — Del mandato

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali sulle somme riscosse per conto del mandante stesso, con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene la consegna o la spedizione ovvero impiegarle secondo le istruzioni ricevute.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Sulle somme riscosse per il mandante il mandatario deve gli interessi legali dal momento in cui avrebbe dovuto consegnarle, spedirle o impiegarle.

La norma collega il decorso non necessariamente al giorno dell'incasso, ma al momento in cui scadeva l'obbligo di destinare le somme secondo l'incarico. Si aggiunge all'obbligo di rendiconto e restituzione.

Individuare istruzioni e scadenza della consegna; calcolare gli interessi sulla somma effettivamente trattenuta e per il periodo pertinente.

Esempio pratico

Un mandatario incassa 10.000 euro e doveva trasferirli il 1° giugno: li versa il 1° settembre, con interessi legali dal 1° giugno.

Giurisprudenza

  • Interessi sulle somme riscosse

    Corte di cassazione, n. 4777, 1980 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Gli interessi legali decorrono dalla scadenza dell’obbligo di rimettere il denaro, non dall’incasso se il mandante ne ha consentito la detenzione.

    Fonte →

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