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Codice civile

Art. 1715 c.c. — Responsabilità per le obbligazioni dei terzi 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo IX — Del mandato

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

In mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in proprio nome non risponde verso il mandante dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, tranne il caso che l'insolvenza di queste gli fosse o dovesse essergli nota all'atto della conclusione del contratto.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il mandatario che contratta in proprio nome non garantisce, di regola, l'adempimento del terzo.

Può rispondere se le parti lo hanno pattuito o se l'insolvenza della controparte era, o doveva essere, nota al momento della conclusione. La scelta del contraente richiede quindi la diligenza dovuta, ma non trasforma automaticamente il mandatario in garante.

Verificare patti di garanzia e conoscibilità dell'insolvenza al momento dell'affare, non sulla base del solo mancato pagamento successivo.

Esempio pratico

Il mandatario vende merce a un acquirente poi insolvente: non paga egli stesso il prezzo, salvo patto o prova che il dissesto era già noto o conoscibile.

Giurisprudenza

  • Mandatario e inadempimento del terzo

    Corte di cassazione, n. 19455, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Il mandatario senza rappresentanza non garantisce di regola l’adempimento del soggetto con cui ha concluso il contratto.

    Fonte →

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