Codice civile
Art. 1719 c.c. — Mezzi necessari per l'esecuzione del mandato
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo IX — Del mandato
Testo dell'articolo
Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il mandante deve fornire i mezzi necessari per eseguire l'incarico e per adempiere le obbligazioni contratte dal mandatario in proprio nome a tal fine.
L'anticipazione consente di realizzare l'affare senza imporre al mandatario di finanziare l'operazione. Le parti possono concordare un assetto diverso, ma devono renderlo chiaro per evitare contestazioni.
La necessità dei mezzi va rapportata all'incarico; distinguere somministrazione anticipata dal successivo rimborso delle spese.
Esempio pratico
Un mandatario deve acquistare materiali per il mandante: questi gli mette a disposizione la somma concordata prima che il mandatario paghi il venditore.