Codice civile
Art. 1720 c.c. — Spese e compenso del mandatario
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo IX — Del mandato
Testo dell'articolo
Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta.
Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell'incarico.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il mandante rimborsa anticipazioni e interessi, paga il compenso dovuto e risarcisce i danni subiti dal mandatario a causa dell'incarico.
La norma raccoglie le principali obbligazioni economiche del mandante. Il rimborso riguarda gli esborsi fatti per eseguire l'incarico e gli interessi legali decorrono dal giorno dell'anticipazione; il danno richiede un collegamento causale con il mandato.
Documentare spese, loro pertinenza e danno; non trasformare ogni costo personale del mandatario in spesa rimborsabile.
Esempio pratico
Un mandatario anticipa tasse e trasporto per acquistare un bene: presenta i giustificativi e chiede rimborso con interessi dal pagamento, oltre al compenso pattuito.
Giurisprudenza
Prova dell’esecuzione prima del compenso
Corte di cassazione, sez. 3, Ordinanza n. 16107, 2024, Rv. 671442-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Il compenso e il rimborso spese del mandatario richiedono prova dell’adempimento, non basta allegare il contratto di mandato.
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