Codice civile
Art. 1721 c.c. — Diritto del mandatario sui crediti
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo IX — Del mandato
Testo dell'articolo
Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il mandatario può soddisfarsi con precedenza sui crediti pecuniari derivanti dagli affari conclusi per il mandante.
La preferenza opera rispetto al mandante e ai suoi creditori e garantisce i crediti del mandatario collegati alla gestione. Occorre individuare i crediti pecuniari sorti dall'affare e il titolo della pretesa del mandatario.
La precedenza non è un potere di appropriarsi di beni estranei né supera automaticamente le regole speciali di concorso.
Esempio pratico
Un mandatario conclude una vendita e deve ricevere il prezzo: può soddisfare i crediti inerenti al mandato su quel credito prima del mandante, nei limiti dovuti.