Codice civile
Art. 1763 c.c. — Fideiussione del mediatore
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XI — Della mediazione
Testo dell'articolo
Il mediatore può prestare fideiussione per una delle parti.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il mediatore può prestare fideiussione per una delle parti dell'affare.
La neutralità propria della mediazione non impedisce questa garanzia, ma essa crea un'obbligazione distinta che segue i requisiti e i limiti della fideiussione. Va chiarito chi è garantito, per quale debito e fino a quale importo.
La garanzia non nasce dal solo intervento del mediatore; richiede una volontà negoziale idonea e l'individuazione dell'obbligazione.
Esempio pratico
Un mediatore garantisce per iscritto il saldo del prezzo dovuto dall'acquirente: se questi non paga, il venditore valuta l'azione secondo la fideiussione.
Giurisprudenza
Garanzia personale prestata dal mediatore
Corte di cassazione, n. 5417, 2014 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La fideiussione del mediatore richiede una volontà espressa, senza formule sacramentali o necessaria forma scritta in via generale.
Fonte →
Note
Per la mediazione verificare la legge speciale 39/1989 e i requisiti professionali.