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Codice civile

Art. 1764 c.c. — Sanzioni 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XI — Della mediazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall'art. 1760 è punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquemila.

Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi.

Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacità.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

L'articolo prevede sanzioni per la violazione degli obblighi speciali del mediatore professionale e per alcune condotte vietate.

Il testo codicistico reca importi in lire e richiami storici alla sospensione dalla professione. Per una concreta sanzione occorre coordinare l'articolo con le successive leggi speciali, depenalizzazioni e regole professionali vigenti.

Non usare l'importo letterale in lire come sanzione attuale senza verifica della normativa successiva; scheda di coordinamento storico.

Esempio pratico

Un mediatore professionale non tiene il registro di un affare su merci: prima di indicare la conseguenza si controlla la disciplina speciale oggi applicabile.

Note

L’art. 1764 conserva importi in lire: verificare disciplina sanzionatoria speciale vigente prima di un uso operativo.

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