Codice civile
Art. 1764 c.c. — Sanzioni
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XI — Della mediazione
Testo dell'articolo
Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall'art. 1760 è punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquemila.
Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi.
Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacità.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
L'articolo prevede sanzioni per la violazione degli obblighi speciali del mediatore professionale e per alcune condotte vietate.
Il testo codicistico reca importi in lire e richiami storici alla sospensione dalla professione. Per una concreta sanzione occorre coordinare l'articolo con le successive leggi speciali, depenalizzazioni e regole professionali vigenti.
Non usare l'importo letterale in lire come sanzione attuale senza verifica della normativa successiva; scheda di coordinamento storico.
Esempio pratico
Un mediatore professionale non tiene il registro di un affare su merci: prima di indicare la conseguenza si controlla la disciplina speciale oggi applicabile.
Note
L’art. 1764 conserva importi in lire: verificare disciplina sanzionatoria speciale vigente prima di un uso operativo.