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Codice civile

Art. 1774 c.c. — Luogo di restituzione e spese relative 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XII — Del deposito

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita.

Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

La cosa va restituita, salvo patto diverso, nel luogo in cui doveva essere custodita; le spese di restituzione gravano sul depositante.

La regola determina luogo e costo in assenza di un'intesa specifica. Chi intende ricevere il bene altrove o con modalità particolari dovrebbe concordare consegna, trasporto e relativo prezzo.

Verificare luogo pattuito di custodia e clausole di consegna; non confondere spese di restituzione con costi causati da inadempimento del depositario.

Esempio pratico

Un mobile è depositato a Pesaro e il proprietario lo vuole ad Ancona: in mancanza di accordo, organizza e paga il trasporto da Pesaro.

Giurisprudenza

  • Ritiro a cura del depositante

    Corte di cassazione, n. 3912, 1968 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    In assenza di patto diverso il depositante cura e paga il ritiro; il depositario risponde se ostacola senza ragione la riconsegna.

    Fonte →

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