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Art. 1781 c.c. — Diritti del depositario 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XII — Del deposito

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il depositante è obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il depositante rimborsa le spese necessarie alla conservazione, indennizza le perdite causate dal deposito e paga il compenso pattuito.

La norma dà tutela economica al depositario anche se la custodia è gratuita quanto alle spese e alle perdite pertinenti. Occorre distinguere esborsi di conservazione, danni subiti e prezzo convenuto.

Documentare nesso con il deposito, necessità delle spese e accordo sul compenso; non includere costi estranei.

Esempio pratico

Un custode paga un trattamento urgente per evitare il deterioramento di un bene affidato: ne chiede il rimborso documentato al depositante.

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