Codice civile
Art. 1781 c.c. — Diritti del depositario
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XII — Del deposito
Testo dell'articolo
Il depositante è obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il depositante rimborsa le spese necessarie alla conservazione, indennizza le perdite causate dal deposito e paga il compenso pattuito.
La norma dà tutela economica al depositario anche se la custodia è gratuita quanto alle spese e alle perdite pertinenti. Occorre distinguere esborsi di conservazione, danni subiti e prezzo convenuto.
Documentare nesso con il deposito, necessità delle spese e accordo sul compenso; non includere costi estranei.
Esempio pratico
Un custode paga un trattamento urgente per evitare il deterioramento di un bene affidato: ne chiede il rimborso documentato al depositante.