Codice civile
Art. 1775 c.c. — Restituzione dei frutti
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XII — Del deposito
Testo dell'articolo
Il depositario è obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il depositario deve consegnare al depositante i frutti della cosa che ha percepito durante la custodia.
L'obbligo impedisce che il custode trattenga utilità economiche generate dal bene affidato. Si aggiunge alla restituzione della cosa e richiede un rendiconto di quanto effettivamente ricevuto.
Riguarda frutti percepiti, non guadagni ipotetici; verificare natura del bene, incassi e accordi.
Esempio pratico
Un custode riceve in deposito animali che producono frutti economicamente separabili e ne incassa il ricavo: lo restituisce al depositante.