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Art. 1775 c.c. — Restituzione dei frutti 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XII — Del deposito

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il depositario è obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il depositario deve consegnare al depositante i frutti della cosa che ha percepito durante la custodia.

L'obbligo impedisce che il custode trattenga utilità economiche generate dal bene affidato. Si aggiunge alla restituzione della cosa e richiede un rendiconto di quanto effettivamente ricevuto.

Riguarda frutti percepiti, non guadagni ipotetici; verificare natura del bene, incassi e accordi.

Esempio pratico

Un custode riceve in deposito animali che producono frutti economicamente separabili e ne incassa il ricavo: lo restituisce al depositante.

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