Codice civile
Art. 1787 c.c. — Responsabilità dei magazzini generali
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XII — Del deposito
Testo dell'articolo
I magazzini generali sono responsabili della conservazione delle merci depositate, a meno che si provi che la perdita, il calo o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di esse o dell'imballaggio.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
I magazzini generali rispondono della conservazione delle merci depositate, salvo la prova delle specifiche cause liberatorie.
La perdita, il calo o l'avaria possono derivare da fortuito, natura della merce o suoi vizi o imballaggio, secondo la norma. La custodia professionale impone una ricostruzione precisa di ingresso, condizioni e causa del danno.
La mera dichiarazione di furto o calo non prova da sola la causa esonerativa; verificare registri e condizioni della merce.
Esempio pratico
Un magazzino perde parte di un carico di cereali: deve provare se il calo deriva dalla natura del prodotto o da una propria carenza di custodia.
Giurisprudenza
Deposito nei magazzini generali e titolare dell’azione
Corte di cassazione, n. 12972, 2010 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La custodia e restituzione delle merci segue le regole sul deposito anche nell’attività dei magazzini generali.
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