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Codice civile

Art. 1787 c.c. — Responsabilità dei magazzini generali 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XII — Del deposito

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I magazzini generali sono responsabili della conservazione delle merci depositate, a meno che si provi che la perdita, il calo o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di esse o dell'imballaggio.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

I magazzini generali rispondono della conservazione delle merci depositate, salvo la prova delle specifiche cause liberatorie.

La perdita, il calo o l'avaria possono derivare da fortuito, natura della merce o suoi vizi o imballaggio, secondo la norma. La custodia professionale impone una ricostruzione precisa di ingresso, condizioni e causa del danno.

La mera dichiarazione di furto o calo non prova da sola la causa esonerativa; verificare registri e condizioni della merce.

Esempio pratico

Un magazzino perde parte di un carico di cereali: deve provare se il calo deriva dalla natura del prodotto o da una propria carenza di custodia.

Giurisprudenza

  • Deposito nei magazzini generali e titolare dell’azione

    Corte di cassazione, n. 12972, 2010 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La custodia e restituzione delle merci segue le regole sul deposito anche nell’attività dei magazzini generali.

    Fonte →

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