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Art. 1788 c.c. — Diritti del depositante 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XII — Del deposito

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il depositante ha diritto d'ispezionare le merci depositate e di ritirare i campioni d'uso.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Chi deposita merci nei magazzini generali può ispezionarle e ritirare campioni d'uso.

Il diritto consente di controllare conservazione, qualità e consistenza senza attendere la restituzione finale. Le modalità pratiche vanno organizzate con il magazzino per non alterare la merce o i diritti incorporati nei titoli eventualmente emessi.

Rispettare natura dei beni, modalità di sicurezza e diritti dei possessori dei titoli; annotare i campioni prelevati.

Esempio pratico

Un importatore chiede di verificare un lotto di caffè depositato e preleva un campione identificato per analisi di qualità.

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