Codice civile
Art. 1788 c.c. — Diritti del depositante
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XII — Del deposito
Testo dell'articolo
Il depositante ha diritto d'ispezionare le merci depositate e di ritirare i campioni d'uso.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Chi deposita merci nei magazzini generali può ispezionarle e ritirare campioni d'uso.
Il diritto consente di controllare conservazione, qualità e consistenza senza attendere la restituzione finale. Le modalità pratiche vanno organizzate con il magazzino per non alterare la merce o i diritti incorporati nei titoli eventualmente emessi.
Rispettare natura dei beni, modalità di sicurezza e diritti dei possessori dei titoli; annotare i campioni prelevati.
Esempio pratico
Un importatore chiede di verificare un lotto di caffè depositato e preleva un campione identificato per analisi di qualità.