Codice civile
Art. 1797 c.c. — Azione nei confronti dei giranti
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XII — Del deposito
Testo dell'articolo
Il possessore della nota di pegno non può agire contro il girante, se prima non ha proceduto alla vendita del pegno.
I termini per esercitare l'azione di regresso contro i giranti sono quelli stabiliti dalla legge cambiaria e decorrono dal giorno in cui è avvenuta la vendita delle cose depositate.
Il possessore della nota di pegno decade dall'azione di regresso contro i giranti, se alla scadenza non leva il protesto o se, entro quindici giorni dal protesto, non fa istanza per la vendita delle cose depositate.
Egli conserva tuttavia l'azione contro i giranti della fede di deposito e contro il debitore. Quest'azione si prescrive in tre anni.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il possessore della nota di pegno può agire contro i giranti solo dopo aver proceduto alla vendita del pegno.
Il regresso è subordinato all'escussione della merce e segue i termini della disciplina cambiaria richiamata. La sequenza evita di chiedere a un girante il pagamento senza aver quantificato prima quanto produce la garanzia reale.
Verificare vendita, insufficienza del ricavato e scadenze per agire contro i giranti.
Esempio pratico
La merce venduta copre solo una parte del prestito: il possessore della nota valuta il regresso per il residuo entro i termini.