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Codice civile

Art. 1797 c.c. — Azione nei confronti dei giranti 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XII — Del deposito

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il possessore della nota di pegno non può agire contro il girante, se prima non ha proceduto alla vendita del pegno.

I termini per esercitare l'azione di regresso contro i giranti sono quelli stabiliti dalla legge cambiaria e decorrono dal giorno in cui è avvenuta la vendita delle cose depositate.

Il possessore della nota di pegno decade dall'azione di regresso contro i giranti, se alla scadenza non leva il protesto o se, entro quindici giorni dal protesto, non fa istanza per la vendita delle cose depositate.

Egli conserva tuttavia l'azione contro i giranti della fede di deposito e contro il debitore. Quest'azione si prescrive in tre anni.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il possessore della nota di pegno può agire contro i giranti solo dopo aver proceduto alla vendita del pegno.

Il regresso è subordinato all'escussione della merce e segue i termini della disciplina cambiaria richiamata. La sequenza evita di chiedere a un girante il pagamento senza aver quantificato prima quanto produce la garanzia reale.

Verificare vendita, insufficienza del ricavato e scadenze per agire contro i giranti.

Esempio pratico

La merce venduta copre solo una parte del prestito: il possessore della nota valuta il regresso per il residuo entro i termini.

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