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Codice civile

Art. 1792 c.c. — Intestazione e circolazione dei titoli 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XII — Del deposito

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La fede di deposito e la nota di pegno possono intestarsi al nome del depositante o di un terzo da questo designato, e sono trasferibili, sia congiuntamente sia separatamente, mediante girata.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

La fede di deposito e la nota di pegno possono essere intestate e trasferite mediante girata, insieme oppure separatamente.

La circolazione separata permette di trasferire il diritto alla riconsegna gravato da un pegno. Le indicazioni sulla prima girata della nota e i successivi diritti del possessore sono decisivi per capire chi può ritirare la merce.

Ricostruire catena delle girate, possesso dei titoli e formalità; non equiparare la sola fede alla fede con nota unita.

Esempio pratico

Un'impresa gira la sola nota a una banca per finanziarsi e conserva la fede: chi riceve la fede deve considerare il vincolo sulla merce.

Giurisprudenza

  • Primo intestatario designato e giratario

    Corte di cassazione, n. 1859, 1974 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Il terzo designato sin dall’emissione dei titoli ha posizione diversa da quella del semplice successivo giratario.

    Fonte →

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