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Art. 1796 c.c. — Diritti del possessore della nota di pegno insoddisfatto 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XII — Del deposito

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il possessore della nota di pegno, che non sia stato soddisfatto alla scadenza e che abbia levato il protesto a norma della legge cambiaria, può far vendere le cose depositate in conformità dell'art. 1515, decorsi otto giorni da quello della scadenza.

Il girante che ha pagato volontariamente il possessore della nota di pegno è surrogato nei diritti di questo, e può procedere alla vendita delle cose depositate decorsi otto giorni dalla scadenza.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il possessore della nota di pegno non pagata alla scadenza, dopo il protesto richiesto, può far vendere le merci.

La vendita soddisfa la garanzia sul bene custodito; se il ricavato non copre il credito si applicano le regole sull'eventuale azione residua. Occorre rispettare tempi e forme del protesto e della vendita.

Non confondere semplice scadenza con immediato diritto di prendere la merce; documentare credito, titolo e procedura.

Esempio pratico

La banca con nota di pegno insoluta fa levare protesto e avvia la vendita del carico secondo le modalità previste.

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