Codice civile
Art. 1822 c.c. — Promessa di mutuo
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XV — Del mutuo
Testo dell'articolo
Chi ha promesso di dare a mutuo può rifiutare l'adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell'altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Chi promette un mutuo può rifiutare la consegna se la situazione patrimoniale dell'altro è divenuta tale da rendere molto difficile la restituzione.
Il rifiuto non opera se sono offerte garanzie idonee. La norma protegge chi ha promesso il prestito da un peggioramento successivo del rischio, distinguendo la promessa dal mutuo già erogato.
Provare peggioramento sopravvenuto e notevole difficoltà; valutare concretamente garanzie offerte.
Esempio pratico
Una banca promette un finanziamento, ma prima dell'erogazione il debitore perde la principale fonte di reddito: valuta garanzie idonee prima di rifiutare.
Giurisprudenza
Promessa di mutuo e consegna
Corte di cassazione, n. 5630, 1986 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Nella promessa di mutuo nasce l'obbligo del promittente alla consegna; il debito di restituzione del futuro mutuatario sorge dopo la consegna delle cose.
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